VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento dellasicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, e le successive modificazioni edintegrazioni;VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente ilregolamento per l’Autonomia scolastica;VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integratodi interventi e servizi sociali;VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generalisull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;VISTE le linee programmatiche del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca che pongono trale strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi,aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”;CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega alGoverno per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delleprestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per ilquadriennio normativo 2002/2005;CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizisociali, alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucratividi utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti dipromozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principigenerali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;EMANANO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONIArt. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degliinterventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci inorario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno dellastruttura scolastica.Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delleautorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione nondeve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio didiscrezionalità tecnica da parte dell’adulto.Art. 3 – Soggetti coinvolti – La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolasticocoinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:– le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;– la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;– i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;– gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica eformativa dell’alunno.Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e lavalutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario,nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioniscolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essereformalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a frontedella presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con laprescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi disomministrazione, posologia).I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:– effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisicoidoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;– concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orarioscolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;– verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità dellasomministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestàgenitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personaledocente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n.626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività diformazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i ServiziSociali e le Associazioni.Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità allasomministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantirel’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogativescaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altrisoggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedereall’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessoratiper la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso ilricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazioneformale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune diresidenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale diPronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondole presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di unasituazione di emergenza